Alcuni deputati nazionali, Enzo Bianco, Giovanni Burtone e Anna Finocchiaro fanno un appello ai Siciliani: "Votate i nostri emendamenti per difendere l'autonomia della Sicilia". I deputati in questione sono gli stessi che non hanno mai fatto rispettare lo Statuto di Autonomia della Sicilia svilendolo totalmente. Tutti i 43 articoli dello Statuto sono defunti pur essendo lo Statuto di Autonomia della Sicilia patto costituzionale tra l'Italia e la Sicilia. E' patto costituzionale con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.2. I deputati nazionali siciliani, forse digiuni di diritto costituzionale, ignorano che nessuna clausola di tale accordo transativo e' modificabile senza il consenso delle parti (Stato italiano e Regione siciliana), perche' tutte furono sottoscritte come essenziali e tutte sono reciprocamente collegate mediante nessi indissolubili. Allora perche' tutta la classe politica siciliana ha permesso le assurde sentenze del 9 marzo 1957 n. 38 e del 15-22 gennaio 1970 n.6 "costituzionalmente illegittime" atte a demolire le rilevanti peculiarita' dello Statuto umiliando i Siciliani onesti? I deputati nazionali siciliani che parlano di "salvaguardia dell'Autonomia", forse si riferiscono alla Valle d'Aosta, perchè in Sicilia non si puo' aprire un casino', lo ha stabilito il prefetto "...sotto un profilo meramente giuridico, l'istituzione della casa da gioco in Sicilia puo' avvenire soltanto nel caso in cui venga emanato un provvedimento legislativo di tipo analogo a quelli che hanno permesso l'apertura delle case da gioco attualmente operanti in Italia". I deputati siciliani non conoscono le motivazioni, che sono quelle che il prefetto precisa con dovizia "...tali interventi normativi, hanno di volta in volta autorizzato il Ministro dell'Interno a consentire a taluni Comuni di esercitare - tramite concessionari - la specifica attivita' in parola, allo scopo pero' di addivenire al ripianamento dei deficit di bilancio dei Comuni interessati". Oltre a questa presa di posizione ILLEGALE (il prefetto in Sicilia e', in base allo Statuto di Autonomia, una presenza non contemplata), e la presa in giro dei deputati siciliani, L'on. Nino Strano ha precisato: "...la soluzione non e' dietro l'angolo, necessita un intervento legislativo del Parlamento nazionale".Ritornando a quello che ha sentenziato il prefetto,...mi risulta che diversi Comuni siciliani siano in deficit, ma non hanno mai ricevuto l'autorizzazione, pur avendola chiesta, all'apertura di un casino'. Tutto cio' alla faccia dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto Regionale in cui si legge, fra l'altro, che l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva anche in materia di turismo. Infatti nessuna dialettica puo' porre seriamente in dubbio che l'apertura di un casino' rientri nella materia turistica demandata alla competenza dell'Assemblea regionale (de gustibus...). Attilio Castrogiovanni, Andrea Finocchiaro Aprile, Concetto Gallo, Antonino Varvaro, Francesco Restuccia ed altri "VERI PADRI DELL'AUTONOMIA" a loro soltanto si deve la conquista dello Statuto di Autonomia, loro hanno invitato fino all'ultimo le nuove generazioni dell'Isola a "combattere per la difesa di quel diritto senza il quale il popolo siciliano non avrebbe avuto nessun avvenire" e non credo che i deputati siciliani di oggi, abbiano combattuto e siano gli eredi di questi Grandi Uomini Siciliani.
Michele Musumeci
Michele Musumeci
1 commento:
ANCORA DUE PESI E DUE MISURE...Il Casinò di Taormina
E' ritornata sulla cresta dell'onda in questi giorni, come tutta la stampa ha messo in rilievo, la questione del casinò di Taormina. E' chiaro che non la moralità e la immoralità del gioco in sè stesso ha mosso Roma contro l'istituzione del casinò ma ben altri motivi.
In primo luogo bisogna stabilire se il Presidente della Regione Siciliana ha competenza ad emettere il decreto che autorizzi l'apertura del casinò. Sul punto mi pare di solare evidenza che il Presidente della Regione Sicilia trae tale specifica competenza dagli artt. 117 della Costituzione e 14 dello Statuto Regionale in cui si legge, fra l'altro, che l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva anche in materia di turismo. Infatti nessuna dialettica può porre seriamente in dubbio che l'apertura di un casinò, del tipo autorizzato per Taormina, rientri nella materia turistica demandata alla competenza dell'Assemblea regionale. Inoltre bisogna por mente che le leggi promulgate dalla regione scaturiscono da una potestà legislativa primaria che la regione stessa ripete dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, sicchè queste leggi non sono, non possono mai essere, per definizione testuale, il contrapposto delle leggi dello Stato medesimo.
Ben vero che gli artt. 718-721 del codice penale vigente puniscono l'esercizio di giochi d'azzardo, ma è a tutti evidente che tale punibilità scatta solo se manchi l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dei giochi anzidetti. Quando l'autorizzazione c'è, non può configurarsi illecito penale. E chi può dare codesta autorizzazione? Anche questo è semplice. Nel restante territorio nazionale, ovviamente il governo centrale; in Sicilia esclusivamente l'Assemblea regionale il cui Presidente è anche, si noti bene, rappresentante del governo in seno all'Ente regione, come espressamente recita l'art. 21 dello Statuto regionale. Ne deriva che l'autorizzazione data dal Presidente della regione quale espressione della volontà dell'Assemblea, è una autorizzazione data dal governo centrale, sia perché ha esercitato il suo potere primario di legiferare, sia perché il decreto di autorizzazione promana dal Presidente nella duplice sua veste di Presidente dell'Assemblea e di rappresentante del governo centrale in seno alla regione.
Accertato che il decreto legittimante l'apertura del casinò di Taormina promana dalla sola autorità che ha competenza ad emetterlo, l'annullamento decretato dal governo centrale è illegittimo.
In secondo luogo va detto che il decreto di annullamento, che voleva ristabilire l'ordine costituzionale che si temeva turbato dall'iniziativa regionale, ha violato esso stesso la legge. Infatti l'art. 21 del nostro Statuto regionale sancisce il diritto del Presidente della Regione di intervenire, col rango di ministro e con voto deliberativo, al Consiglio dei Ministri nelle materie che interessano la regione.
Quarto Turri - Ministro degli Affari Interni dello Stato Siciliano in esilio -
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