LO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA E I CAMBIAMENTI ILLEGITTIMI
Spett.le CSSSS, negli statuti della Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige è esplicito che per la modifica dello statuto c'è bisogno di una modifica costituzionale....fatto salvo il titolo che riguarda le entrate e il patrimonio dove il governo o addirittura il singolo parlamentare possono presentare modifica con legge ordinaria (sentite la Regione in questione). Per la Sicilia invece mi sembra di capire che tutti i titoli dello statuto per essere modificati richiedono una legge costituzionale. E' cosi? grazie
Fortunato Mior - prov. di Venezia
N.d.R.
La sua osservazione è esatta. L'Alta Corte e le sue competenze (artt. 24-30) è stata concepita e voluta come organo giurisdizionale costituzionale avente natura giuridica unita: statale-regionale. In tal modo alla Regione siciliana è stato attribuito un vero e proprio potere giurisdizionale, cioè sovrano. Anche alla Commissione paritetica, di cui all'art. 43 dello Statuto, è stato attribuito un potere analogo. In sostanza è stato istituito uno Stato Regionale come costituzione intermedia tra lo Stato centralizzatore e quello federale (non a caso si chiama Regione siciliana e non Regione Sicilia). La Sicilia nel 1946 pensò allo Stato federale, (ammiriamo la lungimiranza!) ma una classe politica asservita al dominatore di turno l'ha tradita. Per dirla col poeta Hamdis..."O Sicilia, o nobili città, vi ha tradite la sorte; voi foste propugnacolo contro popoli possenti" Reputerà il nuovo Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il naturale garante della Costituzione, d'intervenire presso gli altri organi dello Stato per invitarli a rispettare il patto nell'interesse medesimo dell'Italia? L'Assemblea Regionale sarà capace di ritrovare la dignità del suo ruolo istituzionale? Tragga le sue conclusioni carissimo sig. Fortunato.
Spett.le CSSSS, negli statuti della Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige è esplicito che per la modifica dello statuto c'è bisogno di una modifica costituzionale....fatto salvo il titolo che riguarda le entrate e il patrimonio dove il governo o addirittura il singolo parlamentare possono presentare modifica con legge ordinaria (sentite la Regione in questione). Per la Sicilia invece mi sembra di capire che tutti i titoli dello statuto per essere modificati richiedono una legge costituzionale. E' cosi? grazie
Fortunato Mior - prov. di Venezia
N.d.R.
La sua osservazione è esatta. L'Alta Corte e le sue competenze (artt. 24-30) è stata concepita e voluta come organo giurisdizionale costituzionale avente natura giuridica unita: statale-regionale. In tal modo alla Regione siciliana è stato attribuito un vero e proprio potere giurisdizionale, cioè sovrano. Anche alla Commissione paritetica, di cui all'art. 43 dello Statuto, è stato attribuito un potere analogo. In sostanza è stato istituito uno Stato Regionale come costituzione intermedia tra lo Stato centralizzatore e quello federale (non a caso si chiama Regione siciliana e non Regione Sicilia). La Sicilia nel 1946 pensò allo Stato federale, (ammiriamo la lungimiranza!) ma una classe politica asservita al dominatore di turno l'ha tradita. Per dirla col poeta Hamdis..."O Sicilia, o nobili città, vi ha tradite la sorte; voi foste propugnacolo contro popoli possenti" Reputerà il nuovo Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il naturale garante della Costituzione, d'intervenire presso gli altri organi dello Stato per invitarli a rispettare il patto nell'interesse medesimo dell'Italia? L'Assemblea Regionale sarà capace di ritrovare la dignità del suo ruolo istituzionale? Tragga le sue conclusioni carissimo sig. Fortunato.
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